|
Legge 28 febbraio 2001, n. 24 - USURA
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, concernente interpretazione
autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia
di usura"
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 2001)
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2000,
n. 394, concernente interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108,
recante disposizioni in materia di usura, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2000, N. 394
All’articolo
1:
il
comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. In considerazione
dell’eccezionale caduta dei tassi di interesse verificatasi in Europa e in
Italia nel biennio 1998-1999, avente carattere strutturale, il tasso degli
interessi pattuito nei finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di
mutui a tasso fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
previsto dall’articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, è sostituito, salvo
diversa pattuizione più favorevole per il debitore, dal tasso indicato al comma
3. Il tasso di sostituzione è altresì ridotto all’8 per cento con
riferimento ai mutui ovvero a quote di mutuo di importo originario non superiore
a 150 milioni di lire, o all’equivalente importo in valuta al cambio vigente
al momento della stipulazione del contratto, accesi per l’acquisto o la
costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le detrazioni di cui alla lettera
b) del comma 1 e al comma 1-ter dell’articolo 13-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. La
sostituzione di cui al presente comma non ha efficacia novativa, non comporta
spese a carico del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente
al 2 gennaio 2001»;
il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tasso di sostituzione
è stabilito, per le rate con scadenza a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura
non superiore al valore medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei
rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad
un anno».
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio
2001)
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi
Art. 1.
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e
dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono
usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge
nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a
qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
2. In considerazione dell'eccezionale caduta dei tassi di
interesse verificatasi in Europa e in Italia nel biennio 1998-1999,
avente carattere strutturale, il tasso degli interessi pattuito nei
finanziamenti non agevolati, stipulati nella forma di mutui a tasso
fisso rientranti nella categoria dei mutui, individuata con il
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 marzo
1996, n. 108, in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, e' sostituito, salvo diversa pattuizione piu' favorevole per
il debitore, dal tasso indicato al comma 3. Il tasso di sostituzione
e' altresi' ridotto all'8 per cento con riferimento ai mutui ovvero a
quote di mutuo di importo originario non superiore a 150 milioni di
lire, o all'equivalente importo in valuta al cambio vigente al
momento della stipulazione del contratto, accesi per l'acquisto o la
costruzione di abitazioni, diverse da quelle rientranti nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali spettano le
detrazioni di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter
dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. La sostituzione di cui al
presente comma non ha efficacia novativa, non comporta spese a carico
del mutuatario e si applica alle rate che scadono successivamente al
2 gennaio 2001.
3. Il tasso di sostituzione e' stabilito, per le rate con scadenza
a decorrere dal 3 gennaio 2001, in misura non superiore al valore
medio per il periodo gennaio 1986-ottobre 2000 dei rendimenti lordi
dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un
anno.
4. Le disposizioni legislative in materia di limiti di tassi di
interesse non si applicano ai finanziamenti ed ai prestiti, in essere
alla data di entrata in vigore del presente decreto, concessi o
ricevuti in applicazione di leggi speciali in materia di debito
pubblico di cui all'articolo 104 del trattato sull'Unione europea.
|